Con una recente pronuncia interlocutoria (Cassazione Civile, Prima Sezione, sentenza n. 20476 del 17 luglio 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore G. Mercolino) la Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione riguardante la possibilità, per il creditore opposto, di proporre domande nuove in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, pur in assenza di domande riconvenzionali di parte attrice opponente.
La questione è oggetto di contrasto giurisprudenziale: da un lato, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ha sancito che, nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2021, n. 6579; Cass., Sez. II, 25/02/2019, n. 5415; Cass., Sez. I, 22/06/2018, n. 16564).
Tale orientamento ha, tuttavia, vacillato, a seguito del recepimento, da parte delle Sezioni Semplici di Cassazione, della pronuncia delle Sezioni Unite del 2015.
Come noto, le Sezioni Unite, rimeditando sulla lettura del disposto dell’art. 183 c.p.c., hanno affermato che la parte può modificare le proprie domande, entro il limite delle memorie istruttorie, emendando petitum o causa petendi, ovvero anche entrambi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che ciò determini una compressione del diritto di difesa della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. Unite, n. 12310 del 15 giugno 2015).
Questo principio, rimasto estraneo per diverso tempo rispetto al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, è stato, infine, applicato da una parte della giurisprudenza anche in tale ambito, dando origine al secondo orientamento giurisprudenziale che ha indotto la Prima Sezione a porre la questione della necessità del rinvio alle Sezioni Unite.
In particolare, nel marzo del 2022 la Prima Sezione della Cassazione ha applicato le Sezioni Unite del 2015 al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sancendo che il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 24/03/2022, n. 9633).
La medesima Prima Sezione, con la pronuncia del luglio 2023, ha ritenuto necessario, considerata l’importanza della questione, anche in considerazione del potenziale numero di casi nei quali può trovare applicazione, rimettere alle Sezioni Unite la seguente questione: “in via generale, se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto.”
Sempre con il medesimo rinvio ha, inoltre, sottoposto alle Sezioni Unite un ulteriore quesito, riguardante in particolare la vicenda oggetto del contenzioso sfociato nel giudizio di legittimità, ovvero “se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale”.
Le Sezioni Unite potranno risolvere il contrasto sorto tra il recente orientamento della Prima Sezione e l’orientamento consolidato della Cassazione.
Qui il testo dell’ordinanza
Avv. Maria Bertoldo