Con la recentissima sentenza n. 5476, emessa in data 22.02.2023, la terza sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale, di recente formazione, che attribuisce al terzopignorato il ruolo di litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione all’esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi.
Il terzo pignorato, in qualità di destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi (di astenersi dal porre in essere certe attività, o di compierne altre), che persisteranno o verranno meno in base all’esito dell’opposizione eventualmente proposta, non può certamente considerarsi indifferente rispetto all’esito della medesima: questo il principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento che, confermando il revirement interpretativo operato dalla sentenza n. 13533 del 18.05.2021, ha abbandonato l’orientamento giurisprudenziale, oramai minoritario, a mente del quale il terzo pignorato non deve considerarsi parte necessaria del giudizio di opposizione esecutiva in tutti i casi in cui non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere tale qualità, invece, solo quando abbia un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito (per non essere quindi costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore).
A tale cambio di passo la Corte è pervenuta osservando, in particolare, come il concetto di “interesse” sia stato gradualmente così ampliato da ricomprendervi anche l’intervento del terzo giustificato dalla semplice volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate o di sostenere le ragioni dell’opponente e come, di conseguenza, il medesimo non possa che ritenersi automaticamente esistente anche in capo al terzopignorato, interessato ad interloquire sulla fondatezza dell’opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio, indipendentemente dall’atteggiamento da questi assunto dopo la notifica del pignoramento, per il sol motivo che l’opposizione proposta è in grado di impattare, anche significativamente, sulla propria posizione debitoria.
Pertanto, il giudizio di merito svolto in mancanza del terzo pignorato, legittimato passivo necessario, dovrà considerarsi come affetto da nullità, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con conseguente annullamento dell’eventuale pronuncia emessa e rimessione della causa al giudice di primo grado.
Avv. Valentina Zamberlan – avvzamberlan@casaeassociati.it