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Rapporti societari infragruppo e dati sensibili: il punto di equilibrio tra il diritto del socio non amministratore di s.r.l. all’accesso alla documentazione sociale della controllata e l’interesse sociale alla riservatezza

Nell’ambito dei rapporti tra società di uno stesso gruppo, è legittimo il diniego opposto dagli amministratori di una delle società controllate del gruppo alla richiesta avanzata da uno dei soci non amministratori della capogruppo di accedere alla documentazione relativa agli affari sociali. Il diritto del socio alla conoscenza delle informazioni societarie previsto dall’art. 2476 co. 2 c.c. può, a determinate condizioni, trovare una valida e legittima limitazione, ad esempio nell’ipotesi di accertato conflitto di interessi tra la controllata, in riferimento alla quale la richiesta di accesso è esperita, e lo stesso socio richiedente le informazioni.

Quella poc’anzi evidenziata è la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Milano (Trib. Sez. spec. Impresa – Milano, 29.04.2022), adito con ricorso ex art. 700 c.p.c. dal socio non amministratore di una holding che si era visto negare il proprio diritto alla consultazione dei libri sociali da parte degli amministratori di una delle società controllate. La capogruppo, nel costituirsi, non contestava il diritto del socio ad essere informato dell’andamento degli affari sociali o di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione anche della controllata, ma piuttosto eccepiva che sussistessero preminenti ragioni di riservatezza, tali da giustificare la decisione degli amministratori di rigettare in toto le richieste esperite dal socio. In particolare, a giustificazione del diniego, gli amministratori opponevano il ricorrere di un rapporto di concorrenza tra l’attività della controllata e quella di una società terza, di cui risultava essere presidente lo stesso socio ricorrente (e socia di maggioranza la figlia di questi).

Accertato l’effettivo ricorrere di tale rapporto di concorrenza e, dunque, del potenziale pregiudizio alla divulgazione nei confronti del ricorrente di un ampio ventaglio di dati e informazioni di natura sensibile (quali attività di ricerca e sviluppo, diritti di proprietà industriale, nomi di fornitori e clienti ecc.), il Giudice meneghino concludeva per riconoscere, a certe condizioni, la limitabilità del diritto del socio non amministratore a ricevere informazioni.

A risultare interessante, però, è soprattutto il percorso che il Tribunale segue per giungere alla decisione. Richiamandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il Giudice di merito definisce il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale riconosciuto ex art. 2476 co. 2 c.c. ai soci non partecipanti dell’amministrazione, come un potere di controllo individuale, non subordinato alla manifestazione di alcuno specifico interesse e del tutto paragonabile al potere di controllo esercitato dai sindaci come previsto dall’art. 2403 bis co. 2 c.c., laddove è riconosciuto al collegio sindacale il potere di chiedere informazioni sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari “anche con riferimento alle società controllate”.

Il Tribunale, però, sottolinea come contrariamente ai sindaci, legati comunque al segreto sui fatti e sui documenti di cui vengano a conoscenza per ragioni di ufficio, alcun obbligo di riservatezza sussista in capo al socio non amministratore di s.r.l. e, pertanto, la riservatezza di informazioni sensibili vada necessariamente tutelata in altro modo.

Dunque, determinare quando al socio non amministratore possa legittimamente opporsi un diniego all’accesso è questione che va risolta caso per caso, alla luce di un principio di buona fede, teso ad individuare il caso in cui “alle esigenze di controllo “individuale” della gestione sociale […] si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società”, attività di discernimento demandata interamente alla discrezionalità degli amministratori.

Il Tribunale dunque, accertato nel caso di specie il ricorrere effettivamente di un rapporto potenzialmente pregiudizievole tra i soggetti coinvolti e, dunque, dell’evidente sussistenza di motivi di riservatezza, considerando però che il diritto di accesso del socio non amministratore di accedere alla documentazione della controllata non possa in alcun caso essere menomato in toto, concludeva per ordinare alla società resistente la condivisione della documentazione e dei dati societari richiesti, previo mascheramento dei dati ritenuti sensibili, da individuarsi alla luce del rapporto di concorrenza.

Avv. Paolo Capraro – avvcapraro@casaeassociati.it



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