Se le prospettive di risanamento, nella composizione negoziata della crisi avviata da una holding, che esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di società controllate, appaiono orientate alla conservazione dell’attività amministrativa e gestionale facente capo alla holding e dell’attività d’impresa di alcune società del gruppo, unitamente alla previsione di liquidazione di altre società controllate, le misure protettive vanno confermate-estese alle sole società del gruppo per le quali è prevista la continuità.
Il Tribunale di Ravenna, con recente pronuncia del 24 febbraio 2023, ha delineato i presupposti e i conseguenti limiti dell’istituto delle misure protettive ex art. 18 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”) nell’ambito di una composizione negoziata della crisi (“CNC”) di un gruppo d’imprese, a norma dell’art. 25 CCII, per cui a mente del comma 2, la società o l’ente, avente il proprio centro degli interessi principale nel territorio dello Stato, che in base alla pubblicità prevista dall’art. 2497-bis c.c. eserciti l’attività di direzione e coordinamento su altre società (società controllate), ha diritto di chiedere la nomina dell’esperto nell’ambito della CNC per l’avvio delle trattative “di gruppo”.
In particolare, nell’ipotesi di CNC di gruppo, la sentenza ha il pregio di chiarire in primis che sia l’istanza di nomina dell’esperto di cui all’art. 12 CCII, sia l’istanza di applicazione di misure protettive di cui all’art. 18 CCII, vanno presentate dalla c.d. holding che esercita attività di direzione e coordinamento sulle altre società ed enti costituenti il perimetro di gruppo, che necessariamente deve essere individuato con precisione.
In secondo luogo, sotto il profilo sostanziale, il Tribunale conferma la legittimità che il progetto di risanamento di gruppo prospettato dalla holding nelle suddette istanze, corredate dalla documentazione prescritta dalla legge, sia esteso all’intero perimetro del gruppo anche mediante la previsione del mantenimento della continuità aziendale solo di alcune società controllate e la liquidazione e la cessazione delle rimanenti, con conseguente riduzione del perimetro di gruppo nel corso e all’esito dell’operazione di ristrutturazione. Ne deriva – apprezzabilmente – che il progetto di risanamento di gruppo non deve considerarsi impedito e/o irrealizzabile dal fatto che intenda avvalersi delle leve finanziarie e delle sinergie dell’aggregazione societaria, destinando flussi finanziari generati dalla continuità aziendale solo di un numero ristretto di società del gruppo a favore anche dei creditori particolari di società controllate di cui è prevista la liquidazione e la cessazione.
Sulla scorta di tali premesse, dunque, nell’ambito del procedimento giudiziale di conferma delle misure protettive di cui all’art. 18 CCII, il Tribunale conferma la sussistenza del fumus limitatamente alle società del gruppo per le quali è prevista la continuità, oltre beninteso alla holding, non potendosi apprezzare la ratio di misure protettive estese alle società del gruppo destinate già ab initio alla cessazione dell’attività e alla liquidazione, pur se inserite nel piano-progetto di ristrutturazione.
In terzo luogo, e in via generale rispetto al caso della CNC di gruppo, la sentenza opportunamente chiarisce che l’omologazione di un accordo ex art. 57 e ss. CCII, indicata dalla società già in sede di nomina dell’esperto ex art. 12 CCII quale obiettivo ultimo e/o secondario delle trattative, non rende inammissibile o nulla l’istanza e la correlata richiesta di misure protettive, poiché l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti è prevista dal legislatore quale soluzione praticabile in esito alla CNC.
Pertanto, la sentenza conferma il favor del legislatore del Codice della crisi per la continuità d’impresa quale bene in sè, da individuarsi, nell’ipotesi di gruppo d’imprese, adottando una prospettiva di tipo sostanziale, nel complesso delle sinergie organizzative e gestionali, di tipo verticale e orizzontale, che correlano fra loro le singole componenti dell’aggregazione societaria, e che permangono all’esito del risanamento, sia pur nel quadro di un ridimensionamento del perimetro di gruppo, e non nella somma atomistica delle singole componenti del gruppo.
Avv. Veronica Albiero – avvalbiero@casaeassociati.it