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LA TRASFORMAZIONE DA S.N.C. A S.A.S. E LA RESPONSABILITÀ DEL “NUOVO” SOCIO ACCOMANDANTE (ex socio illimitatamente responsabile) PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI ANTE TRASFORMAZIONE

Il comma 2 dell’art. 2500-quinquies c.c. è norma di stretta interpretazione e, pertanto, non è applicabile alle trasformazioni di società di persone, neppure per l’ipotesi di trasformazione da società in nome collettivo a società in accomandita semplice.

Nel caso da cui trae il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, il Tribunale di Torino – accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo – revocava l’ingiunzione emessa, tra gli altri, nei confronti del socio illimitatamente responsabile di Alfa s.n.c., poi trasformata in s.a.s., sul presupposto che la convenuta-opposta fosse già a conoscenza della trasformazione (da s.n.c. a s.a.s.) della società ingiunta e che, pertanto, l’allora socio della s.n.c. fosse liberato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 2500-quinquies c.c. – dalle obbligazioni sociali (della s.n.c.) sorte prima della trasformazione in s.a.s. A dire del Tribunale di Torino, invero, la trasformazione da società di persone ad altra società di persone è assimilabile alla trasformazione da società di persone a società di capitali, quantomeno per il “nuovo” socio accomandante che, da socio illimitatamente responsabile nella s.n.c., diventa socio limitatamente responsabile nella s.a.s.

L’allora convenuta-opposta proponeva appello avverso l’anzidetta sentenza che all’esito veniva riformata; la Corte d’Appello di Torino, invero, rilevava che – diversamente da quanto affermato dal Tribunale – l’art. 2500-quinquies c.c. non era applicabile al caso di specie, atteso che l’anzidetta norma disciplina il profilo della responsabilità dei soci già illimitatamente responsabili coinvolti nella trasformazione da società di persone a società di capitali (c.d. trasformazione progressiva omogenea). La Corte evidenziava, altresì, che la ratiodell’art. 2500-quinquies c.c. attiene “[…] al mutamento esterno del tipo societario e alla conseguente limitazione di responsabilità per i soci della società trasformata”, dovendosi pertanto escludere l’applicazione dell’art. 2500-quinquies c.c. alla trasformazione “interna”, riferendosi – in questo caso – alla trasformazione da società di persone ad altra società di persone.

Seguiva quindi ricorso alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per asserita erroneità della sentenza emessa dalla Corte d’Appello nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabile al caso de quo l’art. 2500-quinquies c.c. Più specificamente, il ricorrente affermava che – nonostante la collocazione del disposto normativo nel capo dedicato alla trasformazione delle società di persone in società di capitali – avrebbe comunque trovato applicazione l’art. 2500-quinquies c.c. “[…] in quanto ciò che conta non è il tipo di trasformazione societaria quanto piuttosto il tipo di responsabilità limitata o illimitata assunto dai soci. Nel passaggio dalla s.n.c. alla s.a.s. così come nel passaggio da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, alcuni soci vedono limitare il proprio grado di responsabilità, rimanendo compreso nei limiti della propria quota esattamente come per la società di capitali. La ratio della norma giustificherebbe pertanto la sua piena applicazione anche all’ipotesi in esame”.

Con sentenza n. 11040/2022, la Suprema Corte di Cassazione rigettava il primo motivo di ricorso, confermando la pronuncia della Corte d’Appello di Torino (nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2500-quinques c.c. alla trasformazione di una s.n.c. in s.a.s.) e ritenendo, quindi, non necessario “[…] approfondire il tema delle modalità con le quali deve effettuarsi la comunicazione della delibera di trasformazione e la possibilità o meno di presumere il consenso con il decorso di 60 giorni dal momento di conoscenza aliunde della trasformazione”. Ciò nonostante, la Corte di Cassazione – analizzato l’art. 2500-quinquies c.c. e ripercorso l’approdo della giurisprudenza di legittimità sul punto – affermava il seguente principio di diritto: “l’art. 2500 quinquies c.c., comma 2 prevede un’ipotesi di presunzione di consenso abdicativo del creditore nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che non può essere estesa oltre le ipotesi ivi espressamente contemplate di trasformazione da società di persone a società di capitali, comportando un atto di rinuncia ad un diritto nei confronti di un condebitore solidale con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale sottostante il credito. Ne consegue che la norma citata, nella parte in cui presume il consenso del creditore alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili sulla base di un comportamento non oppositivo non è suscettibile di interpretazione analogica e non può applicarsi anche all’ipotesi di trasformazione di una società di persone da società in nome collettivo a società in accomandita semplice”.

Avv. Francesca Scapin – avvscapin@casaeassociati.it



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