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LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO DERIVANTE DA OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI IMMOBILE

In tema di occupazione senza titolo di immobile, secondo le Sezioni Unite della Cassazione n. 33645/2022 l’elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno è la sola violazione del contenuto stesso del diritto di proprietà, e non l’effettivo pregiudizio subito dal proprietario per il mancato godimento dell’immobile. Le importanti riflessioni sui concetti di danno in re ipsa, danno presuntivo e danno normale, aprono implicitamente a quel filone interpretativo teso ad attribuire alla responsabilità civile anche connotati sanzionatori e deterrenti.

Con la sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022 le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a dirimere una questione, a lungo dibattuta in giurisprudenza, sulla natura e risarcibilità del danno derivante dall’occupazione senza titolo di immobile.

Senza voler ripercorrere l’intero contenuto della Sentenza, le cui motivazioni risultano invero molto articolate, è sufficiente evidenziare che due sono i principali orientamenti giurisprudenziali formatisi nel corso degli anni sul punto.

Secondo un primo orientamento, fatto proprio dalla Seconda Sezione Civile della Cassazione, l’impedimento a ricavare dal bene abusivamente occupato l’utilità diretta che esso offre non dovrebbe richiedere alcuna prova ulteriore rispetto a quella del fatto generatore del danno, potendo il godimento diretto esaurirsi anche nella utilità derivante dalla mera potenzialità di una fruizione. Secondo tale orientamento, quindi, per ottenere il risarcimento del danno in commento sarebbe sufficiente fornire la prova dell’occupazione abusiva dell’immobile, occupazione che di per sé stessa impedisce al proprietario di ricavare l’utilità che il bene offre. Per il proprietario non sarebbe necessario dimostrare l’utilità perduta a fronte dell’illegittima occupazione, ovverosia in che modo avrebbe utilizzato il bene se ne avesse avuto la disponibilità.

Secondo altro orientamento, fatto proprio dalla Terza Sezione Civile della Cassazione, se il danno patito dal proprietario di un immobile abusivamente occupato fosse derivabile in forza della sola occupazione abusiva, si sarebbe in presenza di un danno punitivo che garantirebbe al soggetto leso un risarcimento indipendente dalla sussistenza di un pregiudizio effettivo; danno punitivo attualmente non riconosciuto dal nostro ordinamento. Secondo tale orientamento, quindi, potrebbe trovare ristoro esclusivamente il danno conseguenza, ovverosia l’effettivo e concreto pregiudizio subito dal proprietario che dovrebbe essere necessariamente allegato e comprovato. Nel caso di specie sarebbe richiesta la prova, anche attraverso presunzioni semplici, dell’effettiva intenzione del proprietario di mettere a frutto l’immobile, intenzione rimasta frustrata a causa dell’occupazione senza titolo dell’immobile da parte del danneggiante.

Dopo aver riepilogato i due diversi orientamenti giurisprudenziali sopra cennati, le Sezioni Unite si focalizzano sul reale punto di divergenza tra la due posizioni ovverosia se la sola violazione del contenuto del diritto integri o meno un danno suscettibile di tutela risarcitoria.

A tale quesito, le Sezioni Unite ritengono di dare risposta positiva, prendendo le mosse ed integrando il primo dei due orientamenti sopra esposti. In particolare, secondo le Sezioni Unite, la locuzione di danno in re ipsa notoriamente invisa all’ordinamento va sostituita con quella di danno presunto o danno normale; in forza di ciò la Corte ritiene meritevole di risarcimento anche la sola violazione dell’ordine giuridico, intesa come violazione del contenuto stesso del diritto. L’evento di danno in tal caso riguarda non la cosa oggetto del diritto, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è quindi rappresentato dalla possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall’occupazione abusiva. In altri termini, per ottenere il risarcimento richiesto, all’attore sarà sufficiente fornire la prova dell’occupazione abusiva dell’immobile, occupazione che di per sé stessa impedisce al proprietario di ricavare l’utilità che tale bene offre, potendosi limitare il proprietario ad allegare la concreta possibilità di godimento persa.

L’allegazione dell’attore potrà tuttavia essere specificatamente contestata dal convenuto. Quest’ultimo infatti può andare esente da responsabilità provando che il proprietario mai avrebbe esercitato il diritto di godimento, essendosi totalmente disinteressato del bene. Tale contestazione tuttavia deve essere specifica e provata. Solo in presenza di detta specifica contestazione sorge per l’attore l’onere della prova dello specifico godimento perso, onere che però può essere assolto anche mediante le nozioni di comune esperienza o mediante presunzioni semplici.

In ogni caso, il danno può essere valutato equitativamente dal Giudice ai sensi dell’art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento.

La Sentenza in commento risulta interessante perché, oltre a risolvere lo specifico contrasto giurisprudenziale sul tema del danno da occupazione di immobile, fornendo concrete indicazioni sugli oneri probatori a carico delle parti, si sofferma sul tema della risarcibilità del cosiddetto “danno normale”, determinato dalla sola violazione del contenuto del diritto. Le Sezioni Unite sembrano voler proseguire lungo quel percorso iniziato con la sentenza n. 16601/2017 teso ad conferire sempre maggiore rilevanza all’istituto della responsabilità civile, anche al di fuori dei canoni comunemente intesi, attribuendo a tale istituto una valenza polifunzionalein forza della quale oltre ad avere il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto danneggiato,potrebbe possedere, in tesi, anche un connotato sanzionatorio-punitivo ed una funzione deterrente.

Anche la Sentenza in commento aprendo alla possibilità del risarcimento del danno da intendersi come sola violazione del contenuto del diritto, integrante violazione dell’ordine giuridico, pare rappresentare un passo ulteriore verso il superamento della natura esclusivamente riparatoria dell’istituto del risarcimento del danno da responsabilità civile. L’approdo effettivo al riconoscimento di una funzione anche sanzionatoria all’istituto del risarcimento del danno da responsabilità civile, funzione ad oggi perlopiù sconosciuta al nostro ordinamento, con le imprevedibili conseguenze che tale riconoscimento comporterebbe, sembra quindi non essere poi così lontano.   

Avv. Francesco Pozziani – avvpozziani@casaeassociati.it



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