Con l’ordinanza n. 6513 del 3 marzo 2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che il creditore in sede esecutiva deve mantenere una condotta conforme a correttezza e buona fede, evitando inutili moltiplicazioni dei pignoramenti.
È noto che eseguire più pignoramenti, anche contestuali, per il recupero di un credito sia una condotta legittima. Con questa pronuncia, tuttavia, la Corte di Cassazione chiarisce quali siano i limiti alla moltiplicazione delle azioni esecutive.
La vicenda tra origine da un caso limite, ovvero la notifica di più pignoramenti presso terzi in esecuzione di un credito portato da titoli diversi, complessivamente di modesto valore.
A seguito dell’iscrizione a ruolo dei pignoramenti il Giudice dell’Esecuzione provvedeva alla riunione degli stessi, assegnando al creditore la somma precettata e liquidando le competenze considerando l’esperimento di unico procedimento esecutivo. Il creditore procedente proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. lamentando la sottostima dei compensi professionali. Il Tribunale, nel decidere sull’opposizione, confermava l’ordinanza dichiarando che la liquidazione andava compiuta considerando un unico procedimento esecutivo.
La vicenda processuale, approdata in Cassazione, è stata l’occasione per i Giudici di legittimità per delimitare i confini della moltiplicazione delle azioni recuperatorie.
Il principio cardine da cui si diramano le motivazioni delle Corte attiene alla valutazione dei vantaggi derivanti dalle azioni intraprese a tutela del diritto creditorio ed alla necessaria proporzionalità tra le azioni processuali intraprese e i benefici ad esse ricollegabili.
In particolare osserva la Corte che la scelta di intraprendere più azioni esecutive, benché in generale ammissibile, non possa gravare ingiustificatamente sul debitore, generando spese evitabili.
La Corte d’Appello chiamata a decidere sulla legittimità della sentenza impugnata aveva correttamente confermato la decisione del Tribunale osservando che il Tribunale aveva accertato in punto di fatto una condotta contraria a correttezza, generatrice di spese processuali evitabili ed inutili, ed in punto di diritto escluso la ripetibilità delle spese superflue, causate da quella condotta contraria a correttezza.
Sulla scorta di queste considerazioni la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il creditore munito di più titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore non tiene una condotta conforme a correttezza e buona fede se, senza alcun vantaggio ed interesse, effettua tanti pignoramenti del medesimo credito, quanti sono i titoli di cui dispone. In tal caso correttamente il Giudice dell’esecuzione, riuniti i procedimenti, liquida al creditore procedente le sole spese ed i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d’un solo precetto e d’un solo pignoramento, di valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati”.
La Cassazione, inoltre, confermava la condanna del ricorrente ex art. 96 co. 3 c.p.c. giustificata da un abuso del processo che aveva comportato spese superflue a carico del debitore esecutato.
Avv. Maria Bertoldo – avvbertoldo@casaeassociati.it