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IL SOVRAINDEBITAMENTO PER L’IMPRENDITORE CESSATO: DA CHE PARTE VADO?

La prospettiva assunta dalla più recente giurisprudenza in ordine alle sorti dell’imprenditore cessato e dei suoi debiti personali e imprenditoriali rispetto all’alternativa della procedura di liquidazione controllata del patrimonio.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi, sempre con maggiore frequenza si pone in evidenza la questione della fattispecie relativa all’imprenditore individuale non fallibile cancellato dal registro delle Imprese nonostante la sussistenza di residui debiti derivanti dall’esercizio dell’impresa, spesso affiancati da debiti di natura consumeristica.

Come noto, da un lato, l’art. 33 quarto comma CCII preclude all’imprenditore cessato l’accesso alla procedura di concordato minore anche – quando non vi è prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale – nella formula con risorse esterne prevista dal comma secondo dell’art. 74 CCII.

Dall’altro lato, l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII è consentita solamente per debiti di natura consumeristica.

Unica soluzione parrebbe pertanto essere il ricorso alla liquidazione controllata del patrimonio, ipotesi che tuttavia appare in aperto contrasto con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, di fatto impedendo a tale soggetto la soluzione del proprio stato di crisi se non con la sola messa a disposizione di tutti i propri beni.

Dottrina e giurisprudenza si stanno ancora alternando nella valutazione – e soluzione – del caso di specie con diverse declinazioni.

Il Tribunale di Reggio Emilia – dopo aver disposto con decreto del 20 ottobre 2022 l’apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore – con la recente Sentenza del 2 febbraio 2023 ha omologato la proposta di ristrutturazione – nella formula familiare ex art. 66 CCII – avanzata da due soggetti il cui sovraindebitamento si presentava di natura promiscua, sottolineando tuttavia la prevalenza dei debiti di tipo consumeristico su quelli derivati dall’attività di impresa in passato gestita dai sovraindebitati: agli stessi, infatti è stata riconosciuta la qualifica di consumatori così come recepita dall’art. 2 comma 1 lett. e) CCII, in quanto soggetti agenti nel presente per scopi estranei all’attività imprenditoriale e quindi usciti da quel circuito economico che fa sussistere l’interesse al voto richiesto nella procedura di concordato minore.

Con decreto del 30 dicembre 2022, il Tribunale di Bologna ha invece escluso l’adeguatezza della valutazione della prevalenza di una tipologia di debito sull’altra, riferendosi per analogia all’ipotesi legislativa per cui, in caso di obbligazioni miste riferite a due componenti della stessa famiglia, la soluzione del concordato minore attrae ed elide l’alternativa della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Ancora più tranciante il diniego di omologazione in simile fattispecie espresso dal Tribunale di Genova con decreto del 16.11.2022, per il quale solo l’alternativa – unica – della liquidazione controllata è in grado di dirimere i potenziali conflitti tra i creditori di debiti ibridi in rapporto alle previsioni di cui agli articoli 2740 e 2741 c.c. (si priverebbero cioè i creditori non contemplati, nell’uno e nell’altro caso, della garanzia loro riservata dall’intero patrimonio del debitore).

Apertura invece al concordato minore anche per l’imprenditore cessato (e quindi di fatto in contrasto con quanto disposto letteralmente dall’art. 33 comma 4 CCII) da parte del Tribunale di Ancona che, con decreto del 10.01.2023, ha ritenuto l’indicata disposizione riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c., e ciò a differenza dell’imprenditore individuale che sopravvive invece alla cessazione della ditta.

Sulla stessa scia il Tribunale di Napoli Nord – con decreto di apertura del 3.01.2023 – il quale ha evidenziato come sebbene il soggetto sovraindebitato abbia dismesso la qualità di imprenditore resta comunque “non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” e quindi ammissibile alla procedura di concordato minore liquidatorio.

Avv. Gaia Candiollo – avvcandiollo@casaeassociati.it



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