All’avvio dell’esecuzione, il creditore potrà limitarsi ad attestare che il titolo esecutivo e il precetto allegati al fascicolo sono conformi alla copia estratta dal fascicolo telematico, quanto al titolo giudiziale, e alla copia rilasciata dal notaio o da altro pubblico ufficiale quanto agli atti pubblici.
La riforma Cartabia ha modificato i principi dell’avvio della procedura esecutiva in forza di un titolo, con la riformulazione dell’art 475 c.p.c. e l’abrogazione dell’art. 476 c.p.c. Il nuovo art. 475 c.p.c. infatti ha sostanzialmente “eliminato” la necessità di ottenere il rilascio della formula esecutiva ai fini dell’avvio dell’esecuzione forzata, prevedendo che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli altri atti ricevuti dal Notaio o da altro pubblico ufficiale per valere come titolo esecutivo ai sensi dell’art 474 c.p.c. devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 149/2022 la nuova disciplina trova applicazione a tutti gli atti di precetto notificati successivamente al 28.2.2023.
La spedizione in forma esecutiva era stata concepita come l’attività in virtù della quale il titolo di formazione giudiziale ovvero l’atto pubblico, mediante l’apposizione della intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge” e della formula espressamente dettata dall’art. 475 c.p.c., avrebbero potuto divenire idonei ad esplicare la loro funzione di titolo esecutivo.
Tradizionalmente, la funzione della spedizione in forma esecutiva in unica copia pareva essere quella di effettuare alcuni controlli preliminari sul titolo ed evitare il rischio che proliferassero le copie idonee all’avvio dell’esecuzione forzata. Come noto, l’eventuale ulteriore copia avrebbe potuto essere rilasciata previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria e in presenza di giustificati motivi. Quanto ai controlli preliminari, una parte minoritaria della dottrina, riteneva che la spedizione in forma esecutiva avrebbe potuto avvenire solo quando il soggetto incaricato del rilascio avesse verificato, non solo la rispondenza del documento all’elenco di cui all’art. 474 c.p.c., ma anche la verifica sul credito che avrebbe dovuto essere certo, liquido ed esigibile. Secondo l’orientamento prevalente, l’esecutività invece avrebbe dovuto sussistere in concreto nel momento in cui l’azione esecutiva fosse stata effettivamente esercitata. In altri termini il controllo preliminare da parte del soggetto incaricato al rilascio andava effettuato in astratto.
Nella sostanza, la riforma accoglie l’opinione della dottrina che ritiene non più in linea con i tempi la spedizione in forma esecutiva, soprattutto alla luce della normativa sul processo telematico, che ha progressivamente portato alla digitalizzazione del titolo esecutivo con la disciplina dell’estrazione e attestazione di conformità di cui all’art. 16 bis del d.l. 179/2021 convertito con modificazioni nella l. 221/2012, comma 9 bis.
Attualmente l’art. 475 c.p.c. stabilisce che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.
Sono stati espunti il secondo e il terzo comma. In realtà, il pregresso terzo comma dell’art 475 c.p.c., nella vecchia formulazione, è stato sostituito dall’art. 474 c.p.c. che, all’ultimo comma, prevede che il titolo sia messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne sono richiesti. Nella sostanza, tale ultima disposizione va a sostituire il comando che originariamente era previsto nella formula esecutiva. L’art. 475 c.p.c. prevede poi che il titolo esecutivo possa essere utilizzato non solo dalla parte in favore della quale è stato emesso ma anche dei suoi successori, con espressa previsione delle condizioni in presenza delle quali sentenza, provvedimenti e altri atti della autorità giudiziaria nonché gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale possono assumere la valenza di titolo esecutivo.
Sono stati di conseguenza modificati anche l’art. 479 c.p.c. che nella sua attuale formulazione non fa più alcun riferimento alla formula esecutiva. Analogamente, anche l’art. 478 c.p.c. non menziona più formula esecutiva.
Significativa è pure la modifica dell’art. 488 c.p.c. Nella sua attuale formulazione infatti prevede che il creditore sia obbligato a presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice. È presumibile che il giudice dell’esecuzione possa determinarsi di chiedere al creditore di depositare la copia conforme dell’originale del titolo quando voglia espletare un controllo circa la bontà dell’attestazione compiuta da legale per l’ipotesi di titolo costituito da sentenza, da altro provvedimento giurisdizionale o da un atto pubblico. Per l’ipotesi in cui invece il titolo esecutivo sia costituito da una scrittura privata autenticata potrebbe essere che la richiesta di esibizione dell’originale sia ispirata alla necessità di verificare che il creditore non abbia restituito il titolo al debitore per effetto dell’adempimento dell’obbligazione.
La riforma ha lasciato invariata la disciplina relativa ai titoli di credito e alle scritture private autenticate che non devono essere notificata al debitore in quanto, ai sensi dell’art. 479 c.p.c. devono essere trascritte integralmente nel precetto.
Quanto alle formalità sostitutiva della spedizione in forma esecutiva bisogna distinguere l’ipotesi in cui l’esecuzione sia avviata in virtù di sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, ovvero sulla base di atto pubblico. Nel primo caso ai sensi dell’art. 16, comma 9 bis del d.l. 179/2012, il creditore (o meglio il procuratore) estrarrà dal fascicolo telematico la copia autentica (senza alcun intervento del cancelliere), attestando che quella copia equivale all’originale in quanto estratta con le modalità di cui al menzionato art. 16. Nel caso di atto pubblico, invece, il creditore dovrà richiedere al notaio o ad altro pubblico ufficiale che lo abbia redatto di rilasciare la copia conforme del titolo esecutivo recante la sottoscrizione di chi lo ha formato. Sul punto, va richiamato anche l’art. 153 disp. att. c.p.c., che non è più dedicato al “rilascio del titolo esecutivo”, ma alle modalità di rilascio della “Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale”. Le copie degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, infatti, devono essere munite “del sigillo del notaio o dell’ufficio al quale appartiene l’ufficiale pubblico”, il che esclude la possibilità che la parte, quando previsto, possa attestare la conformità di un titolo all’originale, al fine di procedere esecutivamente.
All’avvio dell’esecuzione, il creditore si limiterà ad attestare che il titolo esecutivo e il precetto allegati al fascicolo sono conformi alla copia estratta dal fascicolo telematico, quanto al titolo giudiziale, e alla copia rilasciata dal notaio o da altro pubblico ufficiale quanto agli atti pubblici.
Lato debitore, va sottolineato che l’eliminazione della spedizione in forma esecutiva non priva della possibilità di opporsi agli atti prodromici all’avvio della azione esecutiva.
Parimenti invariata la normativa di cui all’art. 654 c.p.c., all’art. 647 c.p.c., 642 e 648 c.p.c., ai fini della notifica del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione. Sarà sufficiente menzionare nel precetto l’intervenuta declaratoria di esecutività. La finalità della riforma, pertanto, è sicuramente quella di sfruttare al massimo le utilità del processo telematico, riducendo le attività delle cancellerie, a favore della celerità e semplificazione della procedura.
Avv. Lisa Duò – avvduo@casaeassociati.it