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Il Ministero della Giustizia chiarisce le modalità di calcolo del contributo unificato nelle opposizioni allo stato passivo

Con circolare del 24 ottobre 2023 il Ministero della Giustizia ha finalmente inteso porre fine alle disomogenee prassi che nei tribunali italiani sono invalse con riferimento al computo del contributo unificato in caso di opposizioni e, più in generale, di impugnazioni dello stato passivo ai sensi degli artt. 206 e 207 CCII. È stato dunque stabilito che il contributo unificato dev’essere determinato sulla base del criterio del valore della domanda, con applicazione della maggiorazione prevista per le impugnazioni.

Come correttamente rilevato dal Ministero della Giustizia, negli anni, i diversi tribunali italiani hanno individuato diverse modalità di calcolo del contributo unificato dovuto in caso di impugnazioni dello stato passivo. Da un lato, vi erano infatti quelli che sottolineavano la necessità di pagare il contributo unificato in misura fissa, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b) del d.p.r. 115/2002, dal momento che il procedimento si svolge in camera di consiglio. Dall’altro lato, vi erano invece i tribunali che richiedevano il pagamento del contributo determinato sulla base del valore della domanda, e dunque degli scaglioni fissati dal T.U. Spese di Giustizia, con eventuale maggiorazione dovuta per le impugnazioni. Questo aveva portato i diversi tribunali all’emanazione di specifiche circolari, individuando così altrettanto specifiche prassi territoriali.

L’entrata in vigore del Codice della Crisi ha dunque indotto il Ministero della Giustizia – per sua stessa ammissione – ad indirizzare una circolare a tutti gli uffici giudiziari, al fine di chiarire definitivamente il criterio di computo del contributo unificato in caso di impugnazione dello stato passivo. Il Ministero ha tratto le fila del proprio ragionamento dall’assunto secondo cui “le impugnative avverso il decreto di esecutività dello stato passivo configurino altrettanti giudizi a cognizione piena retti da regole autosufficienti e proprie, e siano come tali esclusi dall’ambito applicativo delle regole generali di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., sì da non potersi ricondurre ai procedimenti di cui al Capo VI, Libro IV, Titolo II del codice di rito, menzionati dall’art. 13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002”. Ciò comporta che le impugnazioni dello stato passivo individuano, sotto il profilo del rito, un unicum procedimentale, governato da una disciplina autosufficiente.

A fronte di tali considerazioni, pertanto, il Ministero ha concluso che “nei giudizi impugnatori introdotti ai sensi dell’art. 206 CCII non possa aversi riguardo al contributo unificato determinato, in misura fissa, per i procedimenti camerali di cui agli art. 737 e ss. c.p.c. (art.13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002), bensì al criterio del valore della domanda proposta, secondo gli scaglioni previsti dal medesimo articolo 13, comma 1, del citato testo unico sulle spese di giustizia, con l’applicazione della maggiorazione prevista per le impugnazioni dall’art. 13, comma 1-bis del d.P.R. 115/2002; il tutto, fatte ovviamente salve le norme speciali di esenzione veicolate, dal Testo Unico spese di giustizia, per particolari materie e procedimenti”.

Provvedimento 24 ottobre 2023 – Impugnazioni ex art. 206, 207 CCII – determinazione del contributo unificato – Circolare

Avv. Michele Pezzato – avvpezzato@casaeassociati.it



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