logo la Trifora - newsletter di casa & associati di aggiornamento giuridico

IL GIUDICE DEVE VERIFICARE IN MODO PIENO E NON SOMMARIO LA CONFORMITÀ ALLA LEGGE E ALLO STATUTO DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE SOSTITUTIVA DI QUELLA PRECEDENTE ILLEGITTIMA

L’accertamento sommario contenuto nel provvedimento positivo emesso all’esito del procedimento camerale, ex art. 2400, comma 2, c.c., che accerta la giusta causa nella revoca dei sindaci non può sostituire il vaglio del Giudice adito successivamente per illegittimità della delibera, con riguardo alla conformità alla legge e allostatuto della delibera sostitutiva ex art. 2377, comma 8, c.c.

La questione da cui trae origine il ricorso alla Corte di Cassazione, origina dall’impugnazione, da parte di un sindaco revocato, per nullità di due delibere assembleari, una del 4/5 febbraio 2010 e una successiva, diratifica, adottata il 15 marzo 2010 con le quali veniva disposta la revoca dell’intero collegio sindacale.

Il Tribunale di Palermo respingeva le domande attoree rilevando che, sebbene la delibera del 4/5 febbraio 2010 avesse, incontestabilmente, un vizio afferente l’iter procedurale di convocazione, questa dovesse ritenersi “superata”, ex art. 2377, comma 8, c.c., in ragione della successiva delibera adottata il 15 marzo 2010 e avente efficacia ex tunc. Nello specifico, secondo il Giudice di primo grado, la successiva delibera era da ritenersi legittima per espresso rinvio alle “congrue e condivisibili motivazioni già contenute nel provvedimento del Tribunale di Palermo” reso nell’ambito del precedente procedimento camerale ex art. 2400, comma 2, c.c.

Del medesimo avviso era la Corte d’Appello di Palermo, la quale, investita dell’appello proposto dall’ex sindaco, confermava la decisione di prime cure, ribadendo la cessata materia del contendere per il venir meno dell’interesse ad agire in capo all’attore e appellante per effetto, retroattivo, dell’intervenuta sostituzione della delibera nulla (quella del 4/5 febbraio 2010) con la successiva delibera legittima (quella del 15 marzo 2010).

Tuttavia, con sentenza n. 8816/2023, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’ex sindaco, cassava lasentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, per violazione del combinato disposto ex art. 112 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ossia per omessa pronuncia su motivo di appello.

Nello specifico, la Corte d’Appello aveva omesso di pronunciarsi sulla sussistenza o insussistenza dellaconformità alla legge e allo statuto della delibera del 15 marzo, la quale, prima di produrre effetti sananti retroattivi, nei confronti della precedentedeve essere dichiarata legittima.

In realtà, come rilevato correttamente dalla stessa Suprema Corte, tale vaglio non era stato effettuato nemmeno dal Giudice di prime cure, il quale si era limitato ad affermare la legittimità della citata deliberaper relationem, aderendo a quanto dichiarato dal Tribunale di Palermo pronunciatosi nel procedimento camerale ex art. 2400, comma 2, c.c.

Sul punto, i giudici di legittimità ha statuito che il provvedimento di approvazione della delibera di revoca ai sensi dell’art. 2400, comma 2, c.c. è atto di volontaria giurisdizione volto all’accertamento della sussistenza della giusta causa e costituente la fase necessaria e terminale di una sequenza procedimentale preordinata alla revoca dei sindaci. Tuttavia, tale accertamento è meramente sommario e si pone su un piano diverso da quello dell’eventuale successivo giudizio di impugnazione della delibera in sede contenziosa. Quest’ultimo giudizio non può né ritenersi precluso per l’emissione del decreto di approvazione in sede onoraria né tantomeno ritenersi vincolato dal contenuto della verifica sommaria compiuta nella citata sede, che come tale non è suscettibile di divenire res iudicata.

In conclusione, si può affermare che la Corte di Cassazione, con la pronuncia analizzata nella presente sede, ha inteso ribadire l’importanza di un vaglio pieno e completo in merito alla conformità alla legge e allostatuto della nuova delibera assunta in sostituzione della precedente illegittima, come richiesto espressamente dall’art. 2377, comma 8, c.c. e pertanto, non può assumere alcun rilievo o vincolo l’eventuale esito positivo della sommaria verifica della sussistenza nella delibera assembleare di revoca dei sindaci della giusta causa, in sede di giudizio camerale e quindi sommario.

Avv. Elena Sabbadin – avvsabbadin@casaeassociati.it



CONDIVIDI L'ARTICOLO ↴

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Iscriviti per ricevere approfondimenti e consigli sul mondo giuridico