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I PRESUPPOSTI DELL’IMPIGNORABILITÀ DEI BENI COSTITUITI NEL FONDO PATRIMONIALE: L’ONERE DELLA PROVA

Con l’ordinanza n. 5834 pubblicata in data 27.02.2023 la Corte di Cassazione ha preso posizione sul tema dell’onere della prova sui presupposti dell’impignorabilità dei beni che sono stati costituiti in un fondo patrimoniale.

La Cassazione ha stabilito che è onere del debitore opponente provare che vi sono i presupposti affinché i beni costituiti in un fondo patrimoniale possano considerarsi impignorabili.

Pertanto, il debitore dovrà dimostrare: la regolare costituzione del fondo patrimoniale, la sua opponibilità al creditore procedente, che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità della famiglia e che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore.

Per quanto riguarda la circostanza per la quale il debito deve essere stato contratto per scopi estranei alle necessità famigliari, la Cassazione specifica che si deve tenere conto del fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa.

Quindi il principio di diritto espresso dall’Ordinanza della Corte di Cassazione in commento è il seguente: “i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi non era quello di soddisfare i bisogni della famiglia”.

In aiuto, la giurisprudenza ha anche individuato il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo, che va ricercato non nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia.

Quindi spetta al debitore fornire la prova sia dell’estraneità ai bisogni della famiglia del debito sia che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore.

Avv. Marta Orlando – avvorlando@casaeassociati.it



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