Con la recentissima sentenza n. 24198 del 08.08.2023, la Suprema Corte ha escluso l’accoglimento dell’eccezione di nullità della fideiussione presuntamente ricalcante lo schema contrattuale predisposto dall’ABI nel 2003 e sanzionato dalla Banca d’Italia per le potenzialità lesive della normativa antitrust proprio in ragione della mancata produzione in giudizio dello schema ABI medesimo.
In tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 della legge n. 287/1990, la stipulazione a valle di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) sono ricompresi anche i contratti stipulati in un momento diverso rispetto a quello esaminato in fase di accertamento dell’intesa anticoncorrenziale da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (per quello bancario, la Banca d’Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, in vigore fino al trasferimento dei poteri all’AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016), a condizione che l’intesa sanzionata sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo.
Pertanto, nel caso in cui il garante intenda eccepire in giudizio la nullità della fideiussione sottoscritta per contrasto con la normativa antitrust, dovrà fornire piena prova dell’avveramento della predetta condizione, quantomeno in tutti i casi in cui il contratto sia stato concluso in un momento diverso al periodo esaminato dalla Banca d’Italia (ottobre 2002 – maggio 2005).
Prova, questa, che non può ritenersi fornita nel caso in cui il garante abbia del tutto omesso di produrre in giudizio lo schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia, come rilevato dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 24198 del 08.08.2023: “nel caso di specie, varrà rilevare come il ricorrente abbia del tutto trascurato di provvedere al deposito in giudizio dello schema dell’A.B.I. oggetto del rilevato giudizio di illiceità anticoncorrenziale, con la conseguente impossibilità, in questa sede, di procedere ad alcuna verifica, tanto dei termini (o dei limiti) entro i quali la fideiussione in questione abbia effettivamente recepito le clausole di quello schema dell’A.B.I., quanto (e soprattutto) della misura entro cui possa ritenersi desumibile una volontà delle parti intesa a mantenere comunque in vigore la fideiussione nonostante l’espunzione di eventuali clausole nulle”.
Avv. Valentina Zamberlan – avvzamberlan@casaeassociati.it