In difetto, l’esperimento di vendita concluso con l’aggiudicazione dell’immobile e, per derivazione, il conseguente decreto di trasferimento, non potranno che essere dichiarati invalidi.
Con la sentenza n. 31547, emessa il 13.11.2023, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha rappresentato, con particolare chiarezza, quale sorte tocchi al decreto di trasferimento emesso nonostante la mancata osservanza delle forme di pubblicità aggiuntiva previste per l’esperimento di vendita dell’immobile pignorato.
Nella fattispecie concreta sottoposta al vaglio della Suprema Corte, i debitori esecutati avevano contestato, proprio a seguito dell’emissione del decreto di trasferimento, la violazione delle norme disciplinanti la pubblicità della vendita forzata, mettendo in dubbio la legittimità dell’iter di vendita appena conclusosi in ragione del mancato rispetto integrale delle prescrizioni dettate dal delegato con riferimento alla pubblicità della messa in vendita del compendio subastato, aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie già previste nel codice di procedura civile.
La Corte di Cassazione, partendo dal presupposto che, nelle procedure esecutive immobiliari, l’intero processo di espropriazione è governato dall’ordinanza di vendita emessa dal giudice esecutivo, che ne costituisce la lex specialis, ha quindi stabilito che, per quanto riguarda la pubblicità, oltre agli obblighi prescritti nei primi due commi dell’articolo 490 c.p,c,, il delegato ben può prevedere che il creditore procedente debba farsi carico di dar corso a forme di pubblicità ulteriori, finalizzate ad ampliare la platea dei soggetti potenzialmente interessati a partecipare all’asta.
E, una volta inclusi gli strumenti di pubblicità aggiuntiva nell’ordinanza di vendita, sarà onere del creditore procedente scrupolosamente attenersi a quanto ivi previsto.
L’osservanza rigorosa di queste condizioni garantisce, infatti, l’equità e l’omogeneità delle condizioni per tutti i partecipanti alla vendita, assicurando trasparenza e legalità nell’intero procedimento. Qualsiasi deviazione da queste istruzioni specifiche, afferma la sentenza in commento, può influire sull’esito della vendita, rendendo illegittima l’aggiudicazione dell’immobile pignorato e invalido il conseguente decreto di trasferimento.
Avv. Valentina Zamberlan – avvzamberlan@casaeassociati.it