Nelle operazioni di cessione in blocco di crediti effettuate ai sensi dell’art. 58 TUB, unitamente al diritto di credito si cedono anche tutte le azioni finalizzate alla sua conservazione, tra cui anche l’eventuale azione di risarcimento del danno.
Il Tribunale, nel decidere sulle domande proposte da una società cessionaria di crediti cartolarizzati, ha statuito che, nelle operazioni di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dall’impossibilità di escutere la garanzia concessa dal debitore, per fatto a quest’ultimo imputabile, si trasmette unitamente al diritto di credito ceduto.
La pronuncia richiamata prende le mosse dal seguente caso: il credito vantato dalla banca cedente nei confronti di una società era garantito da un pegno, la cui escussione è risultata impossibile a causa del mancato rinvenimento dei beni oggetto della garanzia reale. Di conseguenza, la banca instaurava un giudizio di merito al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, derivante dall’impossibilità di escutere il pegno a suo tempo concesso. Detta responsabilità veniva quindi accertata e liquidata dal Tribunale adito.
Nelle more, il rapporto principale veniva ceduto alla società acquirente del credito cartolarizzato che azionava la sentenza di condanna al risarcimento del danno.
I debitori proponevano quindi opposizione, lamentando la mancata inclusione del credito derivante dall’azione di risarcimento del danno nella cessione in blocco effettuata ai sensi dell’art. 58 TUB.
Nell’ambito di tale giudizio, il giudice sospendeva l’efficacia esecutiva del titolo azionato, dubitando che potesse considerarsi oggetto di cessione ex art. 58 TUB anche l’azione risarcitoria.
Il Tribunale, in sede di successiva impugnazione, ha precisato come sia pacifico che il credito oggetto di cessione, derivante dal rapporto bancario, abbia una causa negoziale differente dal credito che trae origine dall’azione di responsabilità.
La divergenza di causa negoziale, tuttavia, non comporta la scissione del vincolo di accessorietà tra obbligazioni, ove si riconosca sussistente.
A tal fine, basti considerare che il cessionario ex art. 58 TUB, cui viene ceduto anche il diritto di escutere la garanzia reale che assiste il credito, deve trovarsi nella medesima posizione del creditore cedente rispetto alle possibilità di avvalersi dei relativi pegni, privilegi e ipoteche. Se, come nel caso di specie, l’oggetto del pegno risulta sottratto alla disponibilità, attuale o potenziale, del creditore cessionario, questi deve avere la possibilità di agire nei confronti del responsabile di tale sottrazione con tutti gli strumenti, anche risarcitori, predisposti dall’ordinamento.
La cessionaria, quindi, essendo subentrata nel diritto di pegno, è subentrata parimenti nella titolarità dell’azione di responsabilità intentata, in quanto la società, asportando i beni conferiti in garanzia, ha cagionato un danno immediato e diretto proprio alla cessionaria del credito, ledendo il suo diritto di garanzia.
Argomentando a contrario, se si ammettesse la carenza di titolarità attiva in capo alla cessionaria del credito, dovrebbe affermarsi di conseguenza la legittimazione della cedente, la quale tuttavia, essendosi spogliata del credito, non detiene più alcun interesse giuridico, meritevole di tutela, che giustifichi la prosecuzione da parte sua dell’azione di responsabilità: le condotte distrattive degli organi della società, infatti, non ledono più le aspettative di recupero del credito della Banca suddetta e non costituiscono quindi più un pregiudizio gravante sulla sua sfera giuridica ed economica.
Detto altrimenti, poiché la banca cedente non è più titolare del credito rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario e non ha più né legittimazione né interesse ad escutere la garanzia costituita dal relativo pegno, ne segue che è diventata indifferente alla sparizione dei beni oggetto del pegno e all’accertamento dell’obbligazione risarcitoria dei soggetti responsabili di tale sparizione.
Indifferenza, questa, certamente non attribuibile alla società cessionaria, interessata ad avvalersi di tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento a tutela del proprio credito.
Avv. Marta Orlando – avvorlando@casaeassociati.it