Quale sorte tocca alla caparra confirmatoria data a mezzo di assegno bancario non incassato, in caso di inadempimento del contratto?
Appare diffusa nella pratica degli affari la dazione di un assegno bancario quale caparra confirmatoria; il caso tipico è quello in cui in un contratto preliminare Tizio si obbliga con Caio a comprare un immobile e, quale caparra confirmatoria, consegna a Caio un assegno bancario pari ad una percentuale del prezzo; Caio però non incassa l’assegno. E qui sta la particolarità della questione che intendiamo affrontare.
La domanda alla quale provare a rispondere è la seguente: può dirsi perfezionato il patto accessorio (al contratto preliminare) denominato “caparra confirmatoria”? Infatti, se si dovesse ritenere che il mancato incasso dell’assegno comporta il mancato perfezionamento del patto, se la parte che ha consegnato l’assegno fosse adempiente, non potrebbe esigere la restituzione del doppio della caparra; se fosse inadempiente, l’altra parte, che intende recedere, non potrebbe trattenere la somma di cui alla caparra.
Il quesito è strettamente correlato alla possibilità di ammettere un contratto consensuale atipico, in cui la corresponsione della somma di cui alla caparra non è elemento costitutivo del contratto ma una forma di esecuzione; infatti, tradizionalmente il negozio giuridico caparra confirmatoria è considerato un contratto reale, in cui solo la consegna del bene (del denaro) comporta il perfezionamento del contratto.
Nonostante punti di vista opposti in dottrina, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ferma da oltre un decennio (da Cass. 10056/2013) nel ritenere che la caparra può anche essere versata in un momento successivo rispetto alla definizione del contratto preliminare, ma sempre che ciò avvenga prima dell’inadempimento (Cass. 35068/2022). Detto meglio: finché non è avvenuto lo spostamento patrimoniale (incasso dell’assegno) a favore della parte che ha ricevuto la caparra, non può dirsi perfezionato il contratto denominato caparra confirmatoria. Di recente la giurisprudenza di legittimità ha anche aggiunto che, nonostante il mancato incasso dell’assegno, può comunque ritenersi concluso il contratto caparra confirmatoria, a condizione che colui che ha ricevuto l’assegno scientemente e dolosamente non lo presenti all’incasso, e ciò nell’intento di non perfezionare il contratto (Cass. 10366/2022). Rispetto a questa posizione, in dottrina è stato osservato che è una prova diabolica indagare le ragioni per le quali il prenditore dell’assegno non lo abbia incassato; meglio sarebbe ammettere che i contraenti possano prevedere che, rispetto ad un accordo di caparra, la consegna del denaro possa avvenire in un momento successivo.
Della questione consegna di un assegno circolare, che non viene poi incassato, la giurisprudenza di legittimità non ha ancora avuto modo di pronunciarsi; eppure, se questi sono i principi seguiti, anche in tal caso, il mancato incasso dovrebbe comportare il mancato perfezionamento del contratto di caparra.
Avv. Federico Casa – avvcasa@casaeassociati.it