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Appello: all’avvocato spetta il compenso anche per la fase istruttoria

Il D.M. n. 55/2014, recante “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247“, da ultimo aggiornato con il D.M. n. 147/2022, disciplina i criteri in forza dei quali, all’esito del giudizio, il Giudice determina l’ammontare delle spese di lite in carico alla parte risultata soccombente, come previsto dall’art. 91 c.p.c.

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione trae origine dal ricorso promosso dalla parte soccombente in secondo grado avverso una pronuncia della Corte d’appello di Roma che veniva censurata, tra l’altro, in punto liquidazione spese di lite. La ricorrente, infatti, contestava alla Corte capitolina l’errata applicazione D.M. 55/2014 in relazione alle “fasi” della tariffa forense liquidate in favore delle controparti. Ella evidenziava che nel giudizio d’appello non avrebbero avuto luogo le quattro “fasi” di cui al D.M. 55/2014, essendosi l’attività difensiva limitata al deposito dei soli atti introduttivi, afferenti peraltro ad una “vicenda già affrontata dinanzi al tribunale”. Non sarebbero state svolte, secondo la ricorrente, né la fase istruttoria, né le fasi di trattazione della causa e decisionale. A suo parere, pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto liquidare i compendi previsti per sola fase introduttiva del giudizio; nulla di più. Diversamente, la Corte capitolina liquidava in favore delle parti risultate vittoriose le competenze relative a tutte e quattro le fasi previste dal D.M. 55/2014.

Ebbene, in ordine al dedotto mancato svolgimento, in seno al giudizio d’appello, della fase istruttoria, la Cassazione osserva che la censura sollevata dalla ricorrente non considera che la disposizione di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e di trattazione, che in detta voce devono intendersi entrambe ricomprese.

Ne consegue, secondo la Cassazione, che il compenso previsto per la fase istruttoria spetta all’avvocato della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del gravame, di attività di contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa; tanto basta per liquidare il compenso previsto anche per la fase istruttoria.

Detta altrimenti, nel giudizio civile, sia di primo grado che d’appello, il diritto alla liquidazione delle spese (anche) per la fase istruttoria, non è subordinato al compimento di attività istruttorie propriamente dette (come ad esempio l’assunzione di testimoni o lo svolgimento di consulenze tecniche, ecc.), essendo sufficiente la sola trattazione della causa. 

Sostengono infatti i giudici di legittimità che, in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l’espletamento di prove orali e di c.t.u., ma anche le ulteriori attività che del D.M. n. 55 del 2014, l’art. 4, comma 5, lett. c), include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte”; ne deriva che la trattazione della causa, da intendersi in senso ampio, da diritto alla liquidazione (anche) della fase istruttoria.

Deve quindi ritenersi che nel giudizio d’appello, benché non abbia luogo l’istruzione della causa propriamente detta, vadano riconosciute alla parte vittoriosa le spese di lite anche con riferimento alla fase istruttoria, poiché comunque avviene la trattazione della causa; attività, questa, da intendersi ricompresa nella fase istruttoria. 

Avv. Luca Benetti – avvbenetti@casaeassociati.it



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